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Il conto deposito del notaio: salvaguardarsi da pregiudizievoli dell’immobile.

E’ entrata in vigore la legge sulla Concorrenza (n.124/2017) che prevede il “deposito prezzo dal notaio” .

Una legge che assicura alla parte debole (COMPRATORE) di riavere senza problemi l’eventuale saldo corrisposto al venditore dell’immobile se e qualora , successivamente al rogito e durante il periodo di trascrizione dell’atto nei pubblici registri, sulla casa appena acquistata vi sia stata nel frattempo iscritta un’ipoteca o avviato un pignoramento da terzi.

La norma infatti prevede che, quando viene stipulata una compravendita di un immobile, il denaro corrisposto dall’acquirente al venditore verrà “custodito” dal notaio fino al momento della TRASCRIZIONE della vendita e, quindi, fino al definitivo passaggio di proprietà.

Dunque se almeno una delle due parti, richiede che il saldo prezzo da corrispondere al venditore venga custodito dal notaio, il venditore riceverà il saldo soltanto quando si sarà perfezionato anche formalmente il trasferimento del diritto reale sull’immobile oggetto di compravendita.

Lo Staff di Marica Iannone – Financial Services

 

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