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Noi ti aiutiamo ad essere informato e far valere anche i tuoi diritti: rimborso del premio assicurativo.

Nel caso di estinzione anticipata del prodotto finanziario (mutuo , prestito o cessione del V), il consumatore ha il diritto di chiedere il recesso dal vecchio contratto di assicurazione ed il rimborso del  premio assicurativo non goduti ma versato anticipatamente al momento della stipula del mutuo o della sottoscrizione del prestito (Art. 49. Regolamento 35/2010 Isvap ora Ivass)

Inoltre alla fine di agosto 2015 l’IVASS (che è l’Istituto per la sorveglianza dell’operato delle Assicurazioni) ha emesso una circolare indirizzata alle Compagnie di Assicurazione contenente una serie di raccomandazioni estremamente importanti:

  • i premi non goduti vengano rimborsati AUTOMATICAMENTE nei giorni successivi all’estinzione del prestito senza quindi aspettare la richiesta scritta del cliente;
  • che le nuove regole si applichino anche ai contratti stipulati in precedenza quindi anche a quelli stipulati prima dell’1/12/2015.

Tuttavia per quanto la normativa dica che, chi estingue ora il finanziamento ha diritto al rimborso del premio assicurativo e che lo stesso sarebbe automatico ovvero che non sia necessaria alcuna domanda scritta, abbiamo constatato che praticamente risulta difficile che le Banche ovvero le Compagnie assicurativa partners, provvedano spontaneamente. Pertanto consigliamo di procedere sempre e comunque con una richiesta specifica e nel caso l’Istituto bancario o finanziario o l’assicurazione non dia risposta entro 45gg o dinieghi la tua richiesta è possibile procedere con una segnalazione all’IVASS.

Lo Staff di Marica Iannone – Financial Services

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